Legittime le indagini finanziarie sui conti della moglie se esistono presunzioni gravi

Pubblicato il 28 luglio 2010

Con la sentenza n. 17390 del 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto, secondo cui tutti i conti correnti dei parenti coinvolti nell’attività lavorativa possono essere oggetto di accertamento per provare i redditi dell’imprenditore/commerciante.

Per questo motivo, le indagini finanziarie condotte sui conti bancari della moglie del commerciante sono legittime e, anzi, dovute nel caso in cui gli stessi conti lascino presumere in modo grave, preciso e concordante, un’intestazione fittizia.

Il tutto è comprovato anche dalla corretta applicazione del Decreto del presidente della repubblica n. 600/73, che all’articolo 32 sancisce che i prelevamenti e i versamenti che non trovano giustificazione nella contabilità fanno scattare le cosiddette “presunzioni bancarie”, secondo cui gli importi non giustificati si presumono ricavi/compensi non dichiarati. Quindi, se l’Amministrazione finanziaria scopre mediante l’esame dei conti bancari alcune movimentazioni che non transitano nella contabilità dell’accertato, scatta la presunzione.

Ad aggravare la posizione del commerciante in questione, il fatto che la moglie (intestataria del conto) risultava non possedere alcun reddito proprio, dunque, a maggior ragione, il commerciante avrebbe dovuto provare che le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento erano estranee all’attività d’impresa.

In conclusione, la Corte con la sentenza n. 17390 ha rovesciato la decisione presa dalla Ctr e dalla Ctp del Lazio, che in primo grado davano ragione al contribuente, riconoscendo che in presenza di inequivocabili presunzioni (anche semplici) scatta l'inversione dell'onere della prova e, quindi, è il contribuente che deve provare l'estraneità delle operazioni all'attività commerciale e non l'ufficio il contrario. Dunque: “in presenza di un conto bancario non intestato al contribuente ma ad uso familiare, i verbalizzanti prima e l'ufficio di seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nell'attività commerciale della impresa del contribuente indagato”.

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