L’esiguo scostamento da Gerico non giustifica l’accertamento. Non rileva l’antieconomicità dell’attività svolta

Pubblicato il 26 aprile 2010 Ad intervenire in merito all’entità dello scostamento dagli studi di settore è la Ctp di Bari che, con sentenza n. 71/01/10, ritiene la non congruità per soli 102 euro insufficiente a giustificare l’avviso di accertamento del Fisco impugnato dal contribuente.

Secondo i giudici non rileva, a sostegno della tesi delle Entrate, neanche la sussistenza dell’antieconomicità dell’attività svolta dal contribuente, che appare argomento metagiuridico che omette la considerazione di fattori come il risvolto psicologico che può avere indotto il commerciante a continuare un’attività poco remunerativa.

Inoltre, i giudici spiegano che la mancata presentazione del commerciante al contraddittorio su invito dell’agenzia delle Entrate non fa decadere il diritto del ricorrente a proporre in giudizio qualsiasi eccezione.
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