Licenziamento disciplinare Senza illecito reintegra

Pubblicato il 21 settembre 2016

La Cassazione, chiamata ad esprimersi sul ricorso di un'azienda nei confronti delle decisioni di merito su un licenziamento disciplinare, chiarisce che un fatto sussistente ma privo di illiceità ricade nell'ambito dell’insussistenza del fatto contestato al lavoratore - art. 18, comma 4 della L. 300/1970, come modificato dalla riforma Fornero – ed essendo, il licenziamento conseguente, un provvedimento illegittimo si applica non soltanto il risarcimento ma anche la più ampia tutela della reintegra nel posto di lavoro.

Per questa logica, non rileva la diversa questione della proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto di modesta entità.

Così la Cassazione con la sentenza 18418 del 20 settembre 2016.

Irrilevanza giuridica del fatto accertato: insussistenza materiale

Il ragionamento è che il Legislatore non può aver considerato la reintegra per l'"insussistenza del fatto contestato” ma non per un "fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bullismo e cyberbullismo: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

02/07/2025

Tutela penale degli animali: legge in vigore

02/07/2025

Patente a crediti: dal 10 luglio nuove funzionalità nel portale INL

02/07/2025

Sicurezza sul lavoro: novità dal nuovo accordo interconfederale

02/07/2025

Bonus mamme 2025–2026: guida comparativa ai benefici

02/07/2025

730/2025, nuovi criteri per controlli preventivi sui rimborsi fiscali

02/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy