L'imprenditore non è obbligato ad indicare il luogo di fabbricazione

Pubblicato il 26 ottobre 2010
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 25 ottobre, la n. 37818, ha annullato, con la formula “perché il fatto non sussiste”, la decisione di condanna irrogata nei confronti di un imprenditore che aveva importato in Italia dei portafogli confezionati in Cina nei quali era stata riportata la dicitura “Vera pelle Italy”. Secondo i giudici di merito l'imputato era colpevole di aver introdotto prodotti con segni distintivi falsi e idonei a indurre in errore l'acquirente sull'origine del prodotto e, per questo era stato condannato a due mesi di reclusione. 

Una lettura, questa, non condivisa dalla Corte di legittimità, secondo cui non sussiste, per l'imprenditore, alcun obbligo di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto creato, importato o commercializzato; in realtà, l'unico dovere eventualmente impostogli, qualora lo stesso decida di indicare il paese di fabbricazione, è di evitare di dare false informazioni. La previsione di un obbligo di tale tenore – precisa il Collegio - porterebbe a scoraggiare i rapporti tra imprese situate in Stati membri diversi.

Nella specie, anche se i portafogli erano stati prodotti in Cina, l'indicazione riportata sulla merce era veritiera dato che la pelle proveniva dall'Italia; detta dicitura, infatti, non era destinata a fornire informazioni sul luogo dove, con la pelle italiana, erano stati fabbricati i portafogli. L'apposizione di detta scritta, quindi, non integrava, in alcun modo, il reato contestato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy