L'incarico di sindaco va sempre remunerato

Pubblicato il 11 aprile 2015 Con sentenza n. 7299 del 10 aprile 2015, la Corte di cassazione ha offerto precisazioni sullo svolgimento dell'attività di sindaco di una società da parte di un professionista.

In primo luogo i giudici di Piazza Cavour hanno affermato come l'incarico di sindaco debba essere sempre remunerato, di modo che il componente del collegio sindacale possa svolgere le proprie funzioni in maniera rigorosa ed in piena autonomia ed indipendenza. Non solo: il compito è posto anche a tutela della società, dei soci e dei terzi.

Inoltre, i magistrati, nel respingere il ricorso del professionista che lamentava come il compenso ricevuto non fosse in linea con i minimi tariffari, sostengono che è ammesso che il compenso sia a base di una decisione dell'assemblea societaria ed inserito in una apposita clausola statutaria e che le parti sono libere di determinare autonomamente l'entità del compenso, senza che questo sia vincolato ai minimi tariffari.

In mancanza della determinazione del compenso, spetterà al giudice ordinario fissare l'entità del dovuto, in base a quanto stabilito dall’articolo 2233 del codice civile. 
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy