Liquidazione IVA di gruppo. Eccedenze crediti senza garanzia

Pubblicato il 19 aprile 2022

Con risposta n. 191 del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando sussiste l’obbligo di fornire garanzia nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo in caso di eccedenze di crediti.

La soluzione prende avvio analizzando l’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, attualmente vigente, il quale al comma 4 elenca le ipotesi al verificarsi delle quali la garanzia è sempre dovuta.

Al di fuori di tali casi, il credito Iva chiesto a rimborso quando è superiore a 30mila euro non va accompagnato dalla garanzia, se sussistono congiuntamente i seguenti adempimenti e condizioni:

Tale disciplina è applicabile anche alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Dunque, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA, non devono essere accompagnate dalla garanzia, qualora sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l'eccedenza a credito e sia allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Medesimo discorso va fatto per il credito utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante in detrazione dal debito Iva o in compensazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy