L'iscrizione ipotecaria, da sola, non prova la crisi di liquidità dell'impresa

Pubblicato il 03 ottobre 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40795 del 2 ottobre 2014, ha confermato la condanna per omesso versamento dell'Iva impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore.

Quest'ultimo si era opposto all'imputazione sostenendo l'insussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, insussistenza che – a suo dire - avrebbe dovuto desumersi dalla considerazione dell'esistenza di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria su immobili della società per importi rilevanti.

Secondo la Suprema corte, per contro, la circostanza riferita dall'imputato non era, di per sé, sufficiente ad attestare, alla data della scadenza dell'obbligo del versamento dell'Iva, una reale crisi di liquidità tale da escludere l'elemento soggettivo del reato.
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