L'iscrizione ipotecaria, da sola, non prova la crisi di liquidità dell'impresa

Pubblicato il 03 ottobre 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40795 del 2 ottobre 2014, ha confermato la condanna per omesso versamento dell'Iva impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore.

Quest'ultimo si era opposto all'imputazione sostenendo l'insussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, insussistenza che – a suo dire - avrebbe dovuto desumersi dalla considerazione dell'esistenza di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria su immobili della società per importi rilevanti.

Secondo la Suprema corte, per contro, la circostanza riferita dall'imputato non era, di per sé, sufficiente ad attestare, alla data della scadenza dell'obbligo del versamento dell'Iva, una reale crisi di liquidità tale da escludere l'elemento soggettivo del reato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy