Malattia Certificato ed invio telematico

Pubblicato il 26 luglio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016, ha ritenuto legittimo un licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata ad una lavoratrice la quale, in malattia, non aveva verificato la correttezza della procedura di invio telematico del certificato inviato all’INPS dal medico e non aveva neanche provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua assenza.

Infatti, nel caso di specie, il certificato telematico all’INPS non era mai arrivato ma, come correttamente evidenziato dagli Ermellini, richiedere al medico il certificato non esaurisce l'obbligo di diligenza del dipendente in quanto restano comunque fermi l'obbligo, contrattualmente previsto, del lavoratore di:

Infatti, i CCNL, in generale, prevedono l’obbligo di avvisare tempestivamente dell’assenza per malattia il proprio datore di lavoro ed inviare il certificato medico entro due giorni dall’inizio della malattia.

Fermo restando quindi che l’obbligo di comunicazione tempestiva non è mai venuto meno, qualora il lavoratore si accorga - richiedendo al proprio medico il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia - che l’invio telematico all’INPS non sia riuscito è comunque tenuto a presentare al proprio datore di lavoro ed inviare all’INPS il certificato rilasciato, privo di numero di protocollo di invio, entro i due giorni successivi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy