Mance settore turistico e ristorazione: imposta sostitutiva anche ai lavoratori somministrati

Pubblicato il 16 luglio 2025

Grazie alla pubblicazione della consulenza giuridica n. 7 del 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle mance corrisposte dai clienti ai lavoratori impiegati presso strutture ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il documento si inserisce nel solco applicativo dell’art. 1, commi 58 e seguenti, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto un regime agevolato di tassazione, prevedendo per tali somme – considerate reddito da lavoro dipendente – un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 5%, entro determinati limiti e condizioni. La consulenza approfondisce in particolare l’estensione di tale beneficio anche ai lavoratori in somministrazione, ovvero dipendenti di agenzie interinali impiegati operativamente presso le strutture che ricevono le mance.

Contesto normativo: imposta sostitutiva del 5% sulle mance

Come anticipato, il quadro normativo di riferimento per il trattamento fiscale delle mance è stato delineato dall’articolo 1, commi 58 e seguenti, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto un regime fiscale agevolato per le somme corrisposte dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive (come hotel, B&B e simili) e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). Secondo tale disciplina, le mance, anche se erogate tramite mezzi di pagamento elettronici, assumono la natura di reddito da lavoro dipendente e, in presenza di specifiche condizioni, possono essere assoggettate a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali) con aliquota del 5%.

L’applicazione del regime agevolato è subordinata a precisi requisiti:

Inoltre, è necessario che il lavoratore non abbia rinunciato espressamente e per iscritto a tale trattamento agevolato. Le somme così percepite sono, inoltre, esenti da contributi previdenziali e premi INAIL, e il beneficio è riservato esclusivamente ai lavoratori del settore privato. Questo regime rappresenta un intervento volto a regolamentare e incentivare la trasparenza nella gestione delle mance, riconoscendone il valore economico e il peso nel reddito complessivo dei lavoratori del comparto turistico e della ristorazione.

Dubbi se il datore di lavoro è esterno

L’istante, nel rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, solleva il quesito circa l’applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Bilancio 2023 anche ai lavoratori che operano presso strutture ricettive o esercizi di somministrazione, ma che sono dipendenti di soggetti esterni, come ad esempio agenzie di somministrazione di lavoro. A suo avviso, la normativa non distingue i lavoratori in base al datore di lavoro, riferendosi genericamente a coloro che prestano servizio "nelle" strutture, come indicato anche nella circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.

L’istante ritiene pertanto che il beneficio dell’imposta sostitutiva del 5% debba essere riconosciuto anche a tali lavoratori esterni, sottolineando che la mancia rappresenta comunque una liberalità da parte di un terzo (il cliente), a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. Inoltre, viene evidenziato che escludere questi lavoratori dall’agevolazione fiscale configurerebbe una possibile violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, relativi ai principi di uguaglianza e giusta retribuzione. Infine, viene richiesto che il trasferimento delle mance dalle strutture agli operatori esterni sia considerato fiscalmente neutro, trattandosi di somme già assoggettate al regime forfettario previsto dalla legge.

Regime agevolato anche per i lavoratori somministrati

L’Agenzia delle Entrate - consulenza giuridica n. 7/2025 - accoglie l’interpretazione prospettata dall’istante, confermando che l’imposta sostitutiva del 5% prevista per le mance si applica indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia a quelli impiegati presso le stesse strutture tramite contratti di somministrazione. Il principio cardine espresso dall’Agenzia è che non rileva la natura del datore di lavoro, purché il lavoratore operi all’interno della struttura. La normativa, infatti, fa riferimento ai lavoratori "nelle" strutture, senza richiedere un rapporto di lavoro diretto con l’esercente.

L’Agenzia ribadisce inoltre che, in base all’art. 33, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, gli obblighi di sostituzione d’imposta restano in capo all’agenzia di somministrazione, anche se le mance sono corrisposte direttamente dalla struttura utilizzatrice. In tal caso, si rende necessario un sistema di comunicazione tra la struttura erogatrice e l’agenzia, per garantire la corretta tassazione delle somme e il trasferimento delle imposte trattenute alla società datrice di lavoro, che provvederà al versamento.

Infine, viene chiarito che il riversamento delle mance dalle strutture agli operatori esterni costituisce una mera movimentazione finanziaria, priva di rilievo ai fini reddituali per il fornitore esterno, in quanto le somme sono da considerarsi reddito da lavoro dipendente del lavoratore e già soggette alla disciplina fiscale specifica prevista dalla legge.

Obblighi del sostituto d’imposta

In conclusione, anche nel caso in cui le mance vengano materialmente erogate o trattenute dalla struttura utilizzatrice, il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali rimane l’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale del lavoratore somministrato. Questa è a tutti gli effetti il sostituto d’imposta e, come tale, ha l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva del 5%, versare le relative somme all’Erario e ricevere dalla struttura utilizzatrice sia le informazioni necessarie sia le eventuali trattenute effettuate. Risulta quindi essenziale l’adozione di un sistema organizzato di comunicazione e trasferimento tra struttura e agenzia, al fine di garantire la corretta gestione tributaria delle mance, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio e dei principi di trasparenza ed equità fiscale.

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