Manipolazione del mercato: sulla doppia sanzione la parola alla Consulta

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Con due ordinanze di Cassazione, depositate, nel giro di pochi giorni, dalla Sezione tributaria – ordinanza n. 950 del 22 gennaio 2015 – e dalla Quinta sezione civile – ordinanza n. 1782 del 15 gennaio 2015 – sono state rimesse alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale, giudicate rilevanti e non manifestamente infondate, relative all'articolo 187 ter, punto 1 del Decreto legislativo n. 58/1998 sulla manipolazione del mercato.

L'ombra di illegittimità costituzionale della norma è stata evidenziata alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens e altri) nonché alla luce dell'applicazione del principio del “ne bis in idemdi cui agli articoli 2 e 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'articolo 117, primo comma della Costituzione medesima.

Market abuse con doppia sanzione, penale e amministrativa

In particolare, l'articolo censurato sanziona il soggetto che, tramite mezzi di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, attraverso l'irrogazione sia di sanzioni amministrative che di sanzioni penali.

Sul punto, la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva rilevato la violazione del principio del "ne bis in idem", in una vicenda in cui, per gli stessi fatti di manipolazione del mercato, era stata applicata, accanto alla sanzione penale, una sanzione amministrativa giudicata “di una severità tale da essere equiparabile a una sanzione penale”.

Spetterà, ora, alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla doppia sanzione amministrativa e penale prevista, nel nostro ordinamento, in materia di market abuse.
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