Mediazione civile e commerciale: la sua durata non rileva ai fini dell’equo indennizzo

Pubblicato il 21 ottobre 2009

Il Consiglio dei ministri in questi giorni è chiamato ad esaminare lo schema di decreto legislativo che prevede una alternativa stragiudiziale, ossia la mediazione, alle controversie civili e commerciali.

Una innovazione del provvedimento riguarda il periodo di durata della mediazione, non più di 4 mesi, che non sarà conteggiato nel calcolo relativo al legittimo indennizzo per l’eccessiva durata del processo (c.d. Legge Pinto).

Per quanto riguarda il meccanismo della mediazione, il Cdm punta a prevedere incentivi fiscali assieme a delle penalizzazioni. Il consesso dovrà decidere se andare verso una previsione di deducibilità oppure di credito di imposta per coloro che sceglieranno la strada alternativa alla lite. In ogni caso è assicurata l’esenzione totale per tutti i documenti, atti e provvedimenti del procedimento di mediazione.

Il decreto finale conterrà una norma secondo cui la parte che non aderisce alla proposta di conciliazione, quindi adisce il giudice e risulta vittoriosa con un provvedimento di contenuto uguale a quello rifiutato, non avrà diritto al risarcimento delle spese da parte del soccombente ed anzi dovrà risarcire le spese da questo sostenute.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

CCNL Dirigenti Agenzie marittime - Accordo di rinnovo del 12/3/2026

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy