Mobilità ai reimpiegabili

Pubblicato il 18 marzo 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, specifica meglio come deve essere effettuata la scelta dei lavoratori da porre in mobilità.

Il criterio da adottare non può essere semplicemente quello di prendere in considerazione il reparto soppresso e, dunque, un solo settore dell’azienda: l’intera realtà aziendale deve essere considerata.

Ci si può limitare a considerare solo un ramo d’azienda nel caso in cui le professionalità in esso impiegate sono talmente specifiche che non possono essere reimpiegate in altri settori. Viceversa, se il lavoratore può essere occupato anche in altre mansioni, la mobilità deve essere scelta tra tutti i dipendenti e spetta al datore di lavoro dimostrare che un suo dipendente non può essere destinato ad un impiego diverso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy