Si avvicina, per gli avvocati, la scadenza per l'invio del modello 5/2025, fissata per il 30 settembre 2025.
A questo proposito Cassa Forense ha messo a punto delle "Note illustrative per la compilazione del Modello 5/2025", con indicazioni utili all’adempimento dichiarativo e contributivo relativo all’anno di imposta 2024.
A seguire, una disamina dei chiarimenti forniti dall'Ente di previdenza degli avvocati, al fine di guidare gli iscritti negli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi all’anno d’imposta 2024.
Nelle note viene innanzitutto precisato che, sebbene dal 1° gennaio 2025 sia in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti tramite Mod. 5/2025 continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente Regolamento, in quanto i redditi e volumi d’affari dichiarati si riferiscono all’anno 2024.
Tuttavia, alcune novità del nuovo Regolamento producono effetti già dal modello in oggetto, tra cui:
Si rammenta che sono obbligati alla compilazione e trasmissione del modello:
Versamento dei contributi dovuti:
I pagamenti potranno essere effettuati tramite modello F24 (anche con compensazione) o tramite PagoPA.
Le istruzioni operative differenziano le modalità di compilazione in base:
Il contributo soggettivo viene calcolato sul reddito professionale netto dichiarato, mentre il contributo integrativo è calcolato sul volume d’affari IVA.
È ammesso il versamento facoltativo di un contributo soggettivo modulare volontario (da 0% a 20%).
Nelle note viene rammentato che gli studi associati e le Società tra Professionisti (S.t.p.) che comprendono almeno un soggetto obbligato alla presentazione del Mod. 5 individuale devono trasmettere il Mod. 5 bis/2025 entro il 30 settembre 2025. L’invio è obbligatorio e non sostituisce il Mod. 5 individuale.
Le Società tra Avvocati (S.t.A.) iscritte nel 2024, anche per frazione d’anno, devono inviare, invece, il Mod. 5 ter/2025, sempre entro il 30 settembre 2025, indicando volume d’affari IVA, reddito, utili e compensi ai soci. È inoltre dovuto il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato.
Viene espressamente chiarito - come già anticipato dalla Cassa con nota del 25 ottobre 2024 - che il Concordato Preventivo Biennale (CPB), così come il regime agevolato per i lavoratori impatriati, non ha rilevanza ai fini previdenziali forensi. I contributi devono quindi essere calcolati e versati sulla base del reddito effettivo prodotto, al netto delle agevolazioni fiscali.
Il documento illustra in dettaglio il regime sanzionatorio, applicabile in caso di:
Inoltre, è previsto l’obbligo di comunicare alla Cassa, entro 60 giorni, le eventuali rettifiche fiscali dichiarate all’Agenzia delle Entrate.
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