Modello EAS entro il 31 marzo 2026: novità dopo la riforma del Terzo settore

Pubblicato il 25 marzo 2026

Il 31 marzo 2026 è il termine entro cui gli enti associativi interessati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS in caso di variazioni intervenute nel corso del 2025. Non si tratta di un adempimento solamente formale: la comunicazione è infatti collegata alla possibilità di continuare ad applicare il regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi, in particolare con riferimento alla decommercializzazione di quote, contributi e corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati.

La scadenza assume quest’anno un rilievo particolare perché il 2026 si colloca nel pieno degli effetti della riforma del Terzo settore e del riassetto che ne è derivato. Il perimetro dei soggetti obbligati non coincide più con quello tradizionale: da un lato restano fuori gli enti che hanno assunto la qualifica di Ets; dall’altro, alcune realtà che in passato erano escluse o coperte da regimi ormai superati devono tornare a verificare l’obbligo di invio.

A cosa serve il modello EAS

Il modello EAS è la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti degli enti associativi. Serve all’Amministrazione finanziaria per verificare la sussistenza dei presupposti che consentono di applicare le agevolazioni previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

La sua importanza è concreta. La mancata trasmissione, infatti, può comportare la perdita del regime di favore collegato all’articolo 148 del Tuir e, sul versante Iva, all’articolo 4 del Dpr n. 633/1972. In altre parole, somme che normalmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile o restano fuori dal campo di applicazione ordinario possono essere riqualificate in senso fiscale, con effetti rilevanti sia ai fini delle imposte dirette sia dell’Iva.

Per gli enti associativi il modello EAS resta quindi uno snodo essenziale del corretto presidio fiscale.

Quando va presentato

Le regole ordinarie restano due:

La scadenza del 31 marzo 2026 riguarda quindi gli enti che, nel corso del 2025, hanno modificato dati rilevanti già indicati in un precedente modello EAS.

Va però ricordato che non tutte le variazioni impongono una nuova trasmissione. Restano escluse, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, alcune modifiche considerate fisiologiche o già comunicabili con altri modelli, come quelle relative ai dati anagrafici dell’ente o del rappresentante legale, agli importi di determinati proventi o al numero degli associati.

Come di regola si presenta il modello

Il modello EAS deve essere inviato esclusivamente in via telematica. L’adempimento può essere eseguito:

In caso di ripresentazione per variazioni, il modello deve essere trasmesso secondo le istruzioni previste per la specifica tipologia di ente. Alcuni soggetti possono limitarsi a una compilazione ridotta, mentre altri devono riprodurre integralmente tutti i dati richiesti.

Novità del 2026: cosa cambia con la riforma del Terzo settore

Il vero elemento di novità è rappresentato dal diverso assetto soggettivo dell’obbligo.

Con la piena attuazione della riforma del Terzo settore, il modello EAS non va più letto con le categorie del passato. L’ingresso nel Runts e la nuova qualificazione degli enti hanno ridisegnato il quadro. Parallelamente, il superamento della disciplina Onlus e di alcuni regimi agevolativi storici ha riportato alcune associazioni nell’area applicativa ordinaria del Tuir.

Di conseguenza, per capire chi deve adempiere entro il 31 marzo 2026, occorre distinguere con chiarezza tra soggetti esclusi e soggetti che, invece, tornano o restano obbligati.

I soggetti esclusi dalla presentazione del modello EAS

Enti iscritti al Runts

Sono esclusi dalla presentazione del modello EAS tutti gli enti iscritti al Runts che hanno assunto la qualifica di Ets, in forza dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 94, comma 4, del Codice del Terzo settore.

L’esonero è coerente con l’impianto della riforma: gli Ets seguono infatti un sistema normativo autonomo, che non si fonda più sulla disciplina ordinaria prevista per gli enti associativi dal Tuir. Per questi soggetti, quindi, il modello EAS non deve essere presentato entro il 31 marzo.

Le Onlus nel vecchio assetto

Nel sistema previgente erano escluse anche le Onlus. Tuttavia, a seguito della riforma del Terzo settore, tale categoria è stata superata: di conseguenza, le ex Onlus che non hanno assunto la qualifica di Ets devono oggi verificare il proprio inquadramento ai fini dell’eventuale obbligo di presentazione del modello.

Associazioni sportive dilettantistiche

Restano escluse anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), che non sono tenute alla presentazione del modello EAS.

I soggetti nuovamente tenuti alla presentazione del modello EAS

La novità più rilevante del 2026 riguarda gli enti che, per effetto del nuovo assetto normativo, non possono più contare su regimi di esonero automatico.

Ex Onlus fuori dal Runts

Le ex Onlus che non sono confluite nel Runts e non hanno acquisito la qualifica di Ets devono tornare a verificare la propria posizione ai fini del modello EAS. Venuto meno il regime speciale che le collocava fuori dall’obbligo, queste realtà, se operano come enti associativi non commerciali regolati dal Tuir, possono rientrare tra i soggetti tenuti alla comunicazione.

Pro loco fuori dal Registro unico

Analoga attenzione riguarda le pro loco che non sono entrate nel Runts. In passato alcune di esse beneficiavano di assetti agevolativi che ne rendevano diverso il trattamento fiscale. Oggi, però, il quadro è mutato.

Le pro loco che non hanno assunto la qualifica di Ets, e che quindi restano fuori dal Registro unico, devono verificare se rientrano tra gli enti associativi per i quali il modello EAS torna ad essere necessario. Diversamente, le pro loco che si sono qualificate come Aps e risultano iscritte al Runts restano escluse dall’adempimento.

Perché il 2026 è un anno particolarmente delicato

Il 2026 non segna solo la prosecuzione di un adempimento già noto, ma un cambio di prospettiva. La riforma del Terzo settore ha prodotto una selezione più netta: restano fuori gli enti transitati nel sistema del Runts, mentre devono ripensare il proprio inquadramento le realtà rimaste esterne al Registro unico.

Ne deriva che la verifica non può essere automatica: è necessario valutare la posizione dell’ente alla luce del nuovo assetto normativo e della sua effettiva qualificazione.

Modalità di invio del modello e indicazioni operative

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il modello EAS deve essere nuovamente trasmesso solo in presenza di variazioni fiscalmente rilevanti, mentre restano escluse le modifiche meramente anagrafiche – già comunicabili tramite i modelli AA5/6 o AA7/10 – e alcune variazioni quantitative considerate non significative.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente da parte dell’ente oppure tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di invio tramite intermediario, quest’ultimo è tenuto a:

Qualora il termine del 31 marzo 2026 non venga rispettato, è possibile regolarizzare la posizione mediante l’istituto della remissione in bonis, a condizione che la violazione non sia già stata contestata o non siano in corso attività di controllo. In tal caso, il modello può essere presentato entro la prima dichiarazione utile – indicata, per l’anno in corso, nel 30 settembre 2026 – versando una sanzione pari a 250 euro tramite modello F24 Elide, con codice tributo 8114.

Resta infine opportuno segnalare che le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate potrebbero non essere pienamente aggiornate alle più recenti novità normative introdotte dalla riforma del Terzo settore, rendendo necessaria una lettura coordinata con il nuovo quadro legislativo.

Schema riepilogativo: compilazione e ripresentazione del modello EAS

Alla luce del quadro normativo e operativo delineato, può essere utile sintetizzare le modalità di compilazione e i casi di ripresentazione del modello EAS:

Aspetto Contenuto
Compilazione parziale Riguarda gli enti associativi i cui dati risultano già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni (ad esempio associazioni riconosciute con personalità giuridica, enti religiosi o partiti politici in specifiche condizioni). In questi casi è richiesta la compilazione di un numero limitato di righi.
Compilazione completa Interessa le associazioni non riconosciute che operano come enti associativi non commerciali, sia che svolgano sola attività istituzionale sia che realizzino attività verso corrispettivo o attività commerciale non prevalente. Devono compilare integralmente il modello.
Ripresentazione del modello È obbligatoria solo in presenza di variazioni rilevanti dei dati già comunicati. Il termine è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non è richiesta per variazioni anagrafiche o per alcune modifiche quantitative non rilevanti.

Alla luce delle novità introdotte, gli enti sono chiamati a un controllo puntuale della propria posizione, verificando non solo le eventuali variazioni intervenute, ma anche la permanenza dei requisiti soggettivi che determinano l’obbligo di invio. L’attenzione deve concentrarsi in particolare sui soggetti rimasti fuori dal Runts, per i quali il modello EAS torna ad assumere un ruolo centrale non solo come adempimento formale, ma come presidio essenziale per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Proprietari di fabbricati - Stesura del 22/1/2026

25/03/2026

Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

25/03/2026

Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile

25/03/2026

Colf e badanti: ultimi giorni per il versamento dei contributi

25/03/2026

Proprietari fabbricati Federproprietà. Rinnovo Ccnl

25/03/2026

Avvocati cassazionisti: al via l’esame 2026 per l’iscrizione all'albo speciale

25/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy