Il 25 marzo 2025 Assonime ha pubblicato la circolare n. 6, dedicata all’analisi del modello di dichiarazione IVA/2025 e IVA Base/2025, con particolare attenzione alle principali novità normative e interpretative relative al periodo d’imposta 2024. La trasmissione del modello è prevista entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica.
Con il provvedimento n. 9491/2025 del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli IVA 2025 e IVA Base 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. La dichiarazione IVA deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025, secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. 322/1998.
Il termine ordinario per il versamento del saldo IVA (codice tributo 6099), risultante dalla dichiarazione, è stato fissato al 17 marzo 2025, poiché il 16 cadeva di domenica. È possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione oppure in forma rateale fino a un massimo di 10 rate. In caso di mancato versamento entro tale data, è comunque ammesso il pagamento in ritardo, entro il 30 giugno 2025 (con interessi), oppure entro il 30 luglio 2025, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. La dichiarazione è ritenuta validamente presentata se trasmessa entro i termini e, in caso di scarto da parte del sistema, ritrasmessa entro cinque giorni dalla notifica dell’errore.
Il modello IVA 2025 presenta diverse novità rispetto alla versione precedente, con aggiornamenti significativi nei quadri VA, VO, VW e VM.
In particolare, nel quadro VA è stato aggiornato il rigo relativo al codice attività, in considerazione dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, elaborata dall’Istat ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025; questa sostituirà definitivamente, a partire dal 1° aprile 2025, l’attuale versione ATECO 2007 - aggiornamento 2022.
Il quadro VM, originariamente denominato “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della Legge di Bilancio 2024.
Un’altra modifica riguarda il prospetto IVA 26 PR/2025, riservato alle società o enti controllanti che effettuano la liquidazione IVA di gruppo: nel rigo VW26 è stato inserito il nuovo campo 2, dedicato all’indicazione dell’importo complessivo delle eccedenze di credito ritrasferite da società del gruppo che non sono più considerate non operative.
Una parte della circolare Assonime n. 6 del 25 marzo 2025 è dedicata alla disciplina IVA applicabile alle società di comodo, con riferimento ai limiti previsti dall’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994. In particolare, Assonime evidenzia come le istruzioni del modello IVA 2025 non tengano conto della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-341/22), nella quale è stata affermata l’incompatibilità delle penalizzazioni IVA previste per tali società con i principi sanciti dagli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE. Tali penalizzazioni, come noto, limitano la possibilità per le società considerate “non operative” di portare in detrazione l’IVA e di chiedere rimborsi o compensazioni del credito.
Alla luce di questa pronuncia europea, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4151 e n. 4157 del 2025, ha già provveduto a disapplicare tali limitazioni, ritenendole contrarie al diritto dell’Unione. Tuttavia, Assonime sottolinea che le istruzioni attualmente in vigore per la compilazione del modello IVA non recepiscono ancora questa giurisprudenza.
Per questo motivo, Assonime ritiene auspicabile un intervento del legislatore nazionale che consenta di adeguare in modo espresso la normativa italiana alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, assicurando così coerenza normativa e certezza operativa per i contribuenti interessati.
La circolare Assonime n. 6/2025 dedica ampio spazio anche al tema del visto di conformità in relazione all’utilizzo del credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione (righi VX2 e VX3). Tale eccedenza può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, alternativamente al computo in detrazione per l’anno successivo (rigo VX4), all’utilizzo in compensazione orizzontale tramite modello F24 (rigo VX5) oppure alla richiesta di rimborso o cessione del credito al consolidato fiscale (rigo VX6).
In tutti questi casi, l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato o la sottoscrizione dell’organo di controllo legale può risultare necessaria o fortemente vantaggiosa. In particolare, il visto è obbligatorio per l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, così come per le richieste di rimborso eccedenti 30.000 euro, e consente al contribuente di evitare la presentazione della garanzia patrimoniale prevista dall’art. 38-bis del DPR 633/1972. Inoltre, in caso di cessione del credito IVA al consolidato fiscale, il visto deve essere apposto sia sulla dichiarazione IVA della cedente, sia sul modello CNM della consolidante.
È previsto un esonero dall’obbligo del visto per i soggetti che, pur vantando crediti inferiori a 70.000 euro, risultino affidabili in base agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Le disposizioni in materia confermano quindi il ruolo centrale del visto di conformità come strumento di controllo e semplificazione per l’accesso a regimi agevolati nella gestione del credito IVA.
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