Modello Iva TR: ancora per questo trimestre utilizzo in compensazione dal 1° ottobre

Pubblicato il 19 ottobre 2009

Entro il 2 novembre 2009 (il 31 ottobre è sabato) dovrà essere presentata, in via telematica, direttamente o tramite intermediari, la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

I contribuenti che hanno realizzato, nel terzo trimestre 2009, un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi - ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - devono compilare il modello “IVA TR”, reperibile sul sito delle Entrate: si tratta di quello approvato con provvedimento agenziale del 19 marzo 2009. Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all’ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Sul frontespizio occorrerà indicare il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - menu “contatti”. In merito si avverte di verificare tale codice per via della riorganizzazione in atto degli uffici. Il codice tributo per la compensazione del credito, permessa entro il tetto dei 516.456,90 euro annui, è "6038". Si ricorda che, per effetto del dl 78/09, la compensazione dei crediti Iva per somme oltre 10mila euro nell’anno solare a partire dal 1° gennaio 2010 sarà permessa solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Questo consentirà all'Amministrazione finanziaria di effettuare un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che sia utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

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