Modifiche al regolamento di condominio solo in forma scritta

Pubblicato il 11 marzo 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 2668 del 5 febbraio 2013 – la formazione del regolamento condominiale è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, in considerazione sia dalla circostanza che l'articolo 1138 del Codice civile in vigore dell'ordinamento corporativo prevedeva la trascrizione del regolamento nel registro già prescritto dall'articolo 71 disp. att. Codice civile, sia dalla circostanza che, quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura soltanto regolamentare, trova applicazione l'articolo 1136 del Codice civile, comma 7 che prescrive la trascrizione delle deliberazioni in apposito registro tenuto dall'amministratore, mentre, con riferimento alle clausole del regolamento che abbiano natura contrattuale, l'esigenza della forma scritta è imposta dalla circostanza che esse incidono, costituendo oneri reali o servitù, sui diritti immobiliari dei condomini sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni oppure attribuiscono a taluni condomini diritti di quella natura maggiori di quelli degli altri condomini.

In considerazione di ciò, il requisito della forma scritta ad substantiam deve reputarsi necessario “anche per le modificazioni del regolamento di condominio, perché esse, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non possono non avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini”.
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