Motivazione puntuale in presenza di specifici rilievi alla CTU

Pubblicato il 07 novembre 2015

Con sentenza n. 22713 depositata il 6 novembre 2015, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio qualora manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in detta ipotesi, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle ragioni contenute nella relativa relazione.

Per contro - continua la Corte -  il medesimo organo giudicante non può esimersi da una più puntuale motivazione qualora le critiche mosse alla CTU siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

Sulla base di detto ultimo assunto la Suprema corte ha accolto uno dei motivi di un ricorso incidentale con il quale era imputata alla Corte territoriale una carenza di motivazione in ordine alla determinazione, nell’ambito di una causa per risarcimento danni, della componente di danno relativa al danno biologico.

Aderendo alle argomentazioni del ricorrente incidentale, in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il giudice di gravame avesse statuito sul punto in apodittica adesione alle conclusioni della CTU, senza dar conto della ritenuta irrilevanza degli esiti della CTP e della documentazione versata in atti, né dei rilievi mossi dal CTP alla CTU espletata in sede di appello.

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