Multa a mezzo di Photored: apparecchio omologato e presenza dell'agente accertatore

Pubblicato il 05 gennaio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27414 del 28 dicembre, ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace di Busto Arsizio aveva disposto l'annullamento di una multa per passaggio con semaforo rosso, elevata dalla Polizia municipale a mezzo di uno strumento Photored ed in assenza di agenti accertatori. L'automobilista aveva fatto ricorso innanzi al giudice onorario lamentando che l'infrazione non era stata documentata correttamente in quanto il primo fotogramma era scattato subito dopo il superamento della linea di arresto. Il Giudice di pace gli aveva dato ragione ed il sindaco aveva fatto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribadito che, in ogni caso, “in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica”. In questo caso – continua la Corte - “l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’ art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l ‘assenza di agenti sul posto”.
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