Negli appalti vince il criterio sostanziale

Pubblicato il 02 luglio 2007

Con la sentenza n. 3384 dello scorso 21 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato, in materia di appalti, l’intento di favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti, in base al riconoscimento della prevalenza degli elementi sostanziali su quelli formali. Pertanto la stazione appaltante non deve disporre di una sanzione espulsiva a causa di una difformità delle previsioni di gara, nel caso in cui risulta evidente l’involontario errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione del modello della lista delle categorie ammesse. Dunque l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa unitamente alla clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze dell’azione colposa dell’appaltante possano ricadere sul soggetto partecipante con l’esclusione della procedura.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy