Negli appalti vince il criterio sostanziale

Pubblicato il 02 luglio 2007

Con la sentenza n. 3384 dello scorso 21 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato, in materia di appalti, l’intento di favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti, in base al riconoscimento della prevalenza degli elementi sostanziali su quelli formali. Pertanto la stazione appaltante non deve disporre di una sanzione espulsiva a causa di una difformità delle previsioni di gara, nel caso in cui risulta evidente l’involontario errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione del modello della lista delle categorie ammesse. Dunque l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa unitamente alla clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze dell’azione colposa dell’appaltante possano ricadere sul soggetto partecipante con l’esclusione della procedura.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy