Nel messaggio pubblicitario le attestazioni devono essere veritiere

Pubblicato il 31 marzo 2010
Con pronuncia n. 1629 del 22 marzo 2010, il Consiglio di stato, accogliendo il ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), ha riformato la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato una deliberazione della medesima Autorità con la quale era stato ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario contenuto in un catalogo di un'azienda per la promozione di alcuni prodotti in ghisa.

Per l'Agcom l'attestazione della società di essere produttore certificato ISO 9001 dei prodotti, in realtà  realizzati in Cina, configurava una pubblicità ingannevole. Dello stesso parere il Collegio, secondo cui  l’attività di promozione dei prodotti e la connessa pubblicità degli stessi “non può prescindere” dalla veridicità delle affermazioni che a tale scopo si intendono indirizzare al pubblico dei potenziali acquirenti. Il messaggio pubblicitario ha infatti come scopo quello di evidenziare il “valore aggiunto” che dovrebbe rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti; lo stesso deve quindi corrispondere alle reali caratteristiche del prodotto stesso, e ciò indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale si rivolge. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 74 del 1992 - ricordano i giudici amministtrativi - la pubblicità ingannevole consiste, infatti, in “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”.
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