Niente bancarotta per il liquidatore del concordato

Pubblicato il 08 dicembre 2010 Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 43428 del 7 dicembre 2010, hanno risposto negativamente alla questione rimessa loro dalla Quinta sezione relativamente alla sussumibilità delle fattispecie di bancarotta delle condotte distruttive o fraudolente nel caso le stesse siano state poste in essere dal liquidatore di un concordato preventivo con cessione di beni.

I giudici del massimo collegio hanno, in particolare, chiarito come “il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui all'articolo 182 legge fallimentare non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli articoli 223 e 224, richiamati nell'articolo 236, comma secondo, n. 1, stessa legge” e ciò in quanto lo stesso “non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi espressamente indicati e, in particolare, tra i “liquidatori di società”.
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