Niente intervento della Consulta sulla indeducibilità dei costi da reato senza la risoluzione di quesiti preliminari

Pubblicato il 04 marzo 2011 La Corte costituzionale, con ordinanza n. 73 del 3 marzo 2011, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Terni con riferimento al comma 4-bis dell'articolo 14 della 537/1993, la norma, cioè, che consente al Fisco di considerare indeducibili i costi da ricondurre a reato.

Secondo la Consulta, vi sarebbero alcuni quesiti preliminari che, risolvendosi nella negazione della possibilità di considerare indeducibili i costi ripresi a tassazione con gli avvisi impugnati, avrebbero dovuto essere rilevati dalla Ctp umbra rispetto alla questione di costituzionalità; senza aver preventivamente risolto quelli – precisa la Corte - non è possibile intervenire.

In particolare – si legge nel testo della decisione - “il giudice rimettente non ha considerato che gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi principali riuniti sono stati impugnati, tra l’altro, perché: a) la società ricorrente non potrebbe «essere chiamata a rispondere di reati contestati ai propri amministratori»; b) ai sensi del denunciato comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, i costi riconducibili a fatti di reato dovrebbero ritenersi non deducibili solo nel caso in cui detti costi siano correlati a proventi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile; c) non indicano le ragioni della asserita sussistenza del reato; d) muovono dall’errata interpretazione della suddetta disposizione, secondo cui sarebbe sufficiente, per l'indeducibilità dei costi, che questi siano riconducibili a fatti iscritti nel registro delle notizie di reato”.
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