Niente Irap per la commercialista che si è avvalsa di consulenze occasionali

Pubblicato il 12 novembre 2009 Con la sentenza n. 23778 del 10 novembre 2009 la Cassazione, intervenendo in merito al rimborso dell'Irap ad una commercialista che, nel corso dell'anno, si era avvalsa solo di collaboratori occasionali in qualità di consulenti ai quali aveva corrisposto complessivamente 11mila euro, chiarisce che per la sussistenza dell'autonoma organizzazione dovevano essere considerate: la natura dell'attività svolta da tali soggetti in favore della contribuente, qualificata come consulenza; la modalità dell'attività medesima, definitiva occasionale e particolare; l'entità complessiva della somma corrisposta.

Pertanto, nel condividere la sentenza di merito della Ctr Lazio nel punto in cui spiega che «la presenza in dichiarazione per l'anno 1999 di un importo di 22 milioni di lire circa per compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività non implica che la contribuente si sia valsa di personale dipendente, dovendo con ciò intendersi una consulenza occasionale e particolare», la Suprema corte ritiene che la commercialista abbia diritto al rimborso dell'Irap versata nel 1999.
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