Figli fuori corso, niente mantenimento

Pubblicato il 02 febbraio 2016

L'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento, cessa se il figlio è uno studente universitario fuori corso.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1858 depositata il primo febbraio 2016, respingendo il ricorso di un ex marito volto ad ottenere l'assegno di mantenimento che la madre avrebbe dovuto corrispondere ai figli conviventi con il padre.

Stop al mantenimento se figlio non trae profitto

Ma la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni cessa non solo ove il genitore onerato dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche ove il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente ad una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Ciò posto, la Corte da atto, nella fattispecie, che i genitori avevano dato ai figli l'opportunità di frequentare l'Università; opportunità della quale i figli non avevano saputo trarre profitto, superando solo pochi degli esami previsti e risultando dunque ampiamente fuori corso.

 

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