Niente protezione internazionale se il pericolo è circoscritto

Pubblicato il 25 marzo 2011 Con sentenza n. 6879 del 24 marzo 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso con cui un cittadino del Burkina Faso, arrivato in Italia su un barcone di clandestini proveniente dalla Libia, aveva chiesto di ottenere la protezione internazionale in considerazione di una faida scoppiata presso la propria tribù per la successione del capo del suo villaggio.

Secondo i giudici di legittimità, la minaccia grave ed individuale che legittima la concessione dello status di rifugiato o di permesso di soggiorno triennale deve derivare da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la situazione di pericolo, cioè, deve essere generalizzata a tutto il paese d'origine e non, come nella specie, circoscritta ad un solo villaggio.
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