Niente responsabilità per l'amministratore se il ritardo è dovuto alle lungaggini degli accertamenti

Pubblicato il 29 agosto 2011 Con sentenza n. 16790 del 2 maggio 2011, la Cassazione ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato, ex articolo 677 del Codice penale, l'amministratrice di un condominio per aver omesso di provvedere, con la dovuta tempestività, alla esecuzione di opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo in cui si trovava l'immobile.

La donna aveva fatto ricorso dinanzi ad i giudici di legittimità sostenendo che per risalire alla causa dello stato di dissesto si erano rese necessarie lunghe indagini, con conseguente dilatazione dei tempi, in quanto gli accertamenti tecnici riguardavano anche fabbricati adiacenti. La stessa, inoltre, aveva lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in quanto, nella specie, il giudice di merito non aveva operato nessuna valutazione sulla consistenza delle opere necessarie allo scopo, coinvolgenti rete fognaria, idrica e muratura in fondazione.

La prima sezione penale di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dell'amministratrice precisando, altresì, come nel testo della sentenza impugnata non fosse stato dato adeguato peso al fatto che l'imputata fosse semplice amministratrice dello stabile in oggetto, senza, quindi, alcun autonomo potere di spesa.

Inoltre – continua la Corte - l'addebito del ritardo nella rimozione della situazione di pericolo per aver, la donna, "voluto attendere gli accertamenti tecnici e aver voluto rispettare I successivi iter burocratici", era da considerare, in realtà, una conclusione logicamente “non consentita”.
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