Danno biologico Niente tagli

Pubblicato il 31 agosto 2016

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in ordine al seguente punto di diritto: se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile di un fatto illecito, possa “tagliare” la liquidazione del danno biologico, tenendo conto di quanto già pagato alla vittima dall’Inail, a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.

E la risposata della Corte Suprema è negativa per due ordini di ragioni:

  1. La prima è il divieto posto dall'art. 142 Codice assicurazioni, che sancisce il principio di intangibilità del risarcimento per danno biologico da parte dell’assicuratore sociale, salvo che questo ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio;
  2. La seconda ragione è l’interpretazione dell’art. 1916 c.c. recepita dalla Corte Costituzionale con sentenza additiva dunque vincolante, secondo cui “è illegittimo l’art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio dei diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

A chiarirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 17407 del 30 agosto 2016.

 

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