No a vantaggi selettivi per società offshore

Pubblicato il 16 novembre 2011 Al bando regimi fiscali agevolati a vantaggio delle società “offshore”: è il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 15 novembre 2011 sulle cause riunite C-106/09 e C-107/09 che ha negato alla Gran Bretagna la possibilità di applicare a Gibilterra una riforma fiscale, in realtà mai attuata, diretta ad eliminare due imposte sulle società che recavano vantaggi ai soggetti “offshore”.

Per la Corte Ue non è compatibile con il mercato comunitario, in quanto costituisce un regime di aiuti di stato, la costruzione di un sistema fiscale che comporti per le società “offshore” la non assoggettabilità alle imposte.

L'argomento supportato dai giudici comunitari è il concetto di vantaggio selettivo che si verifica quando il risultato di un meccanismo d'imposizione che esclude da tassazione le “società offshore” (in genere prive di dipendenti e immobili commerciali) non sia casuale bensì derivi dal fatto che i criteri impositivi siano diretti ad agevolare tali soggetti giuridici, dando luogo proprio ad un “vantaggio selettivo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy