No al "reverse charge" per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato

Pubblicato il 01 aprile 2011 Ad un giorno dall’entrata in vigore dell’obbligo di inversione contabile per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di consulenza giuridica avanzata per far chiarezza sui nuovi adempimenti.

La risoluzione n. 36/E/2011 (31 marzo 2011), insieme alla precedente circolare n. 59/2010, completa così il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo del reverse charge alle cessioni indicate, a partire dal 1° aprile 2011.

Specificatamente, la circolare 59/2010 ha fissato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dall'inizio di questo mese, escludendo dal campo di applicazione dell’inversione contabile la vendita al dettaglio dei telefoni cellulari soprattutto se l’acquirente finale è un soggetto passivo Iva. La dicitura “commercio al dettaglio” ha lasciato aperti alcuni interrogativi e, quindi, l’Agenzia è dovuta intervenire nuovamente per chiarire che l’espressione adottata doveva essere interpretata in chiave soggettiva, cioè con riferimento a tutti quegli operatori che esercitano attività di commercio al minuto o similari, ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972.

Con il nuovo documento di prassi, dunque, si rimarca che sono escluse dall’obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato quando:

- tali cessioni sono effettuate dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. Ciò in quanto le suddette cessioni sono effettuate direttamente a cessionari/utilizzatori finali dei beni, sebbene soggetti passivi Iva;
-  le cessioni sono effettuate dai soggetti diversi da quelli indicati, ma che comunque effettuano in favore di cessionari/utilizzatori finali cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto “traffico telefonico”.
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