No alla restituzione dei termini per impugnare se il difensore viene sospeso dall’albo

Pubblicato il 02 aprile 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 8700 del 2012 - l'omesso o negligente adempimento del dovere difensivo di impugnazione, a qualsiasi causa esso sia ascrivibile, non è idoneo a configurare un'ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito tale da consentire la restituzione in termini per impugnare.

In particolare – si legge nel testo della decisione - la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, “non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Affitti brevi 2025: guida alle nuove regole, tasse e obblighi per i proprietari

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy