No alla trascrizione postuma del matrimonio canonico

Pubblicato il 06 maggio 2010
Con sentenza 10734 depositata lo scorso 4 maggio, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze avanzate dagli eredi di un uomo, deceduto, al fine di sentir dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza di una trascrizione postuma di un matrimonio canonico contratto dal loro de cuius nonché la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza della donazione di un immobile dello stesso alla consorte, donazione nelle cui condizioni era specificato che per procedere all'accettazione era necessaria la trascrizione del matrimonio stesso.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribadito come il matrimonio canonico non possa essere trascritto nei registri civili dopo la morte di uno dei due coniugi poiché non può ritenersi integrato il requisito del consenso alla trascrizione del defunto; questi, infatti, non potendo conoscere la relativa istanza non avrà mai possibilità di opporsi alla dichiarazione resa dall'altro coniuge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy