Non deducibili i costi per la sponsorizzazione altrui

Pubblicato il 17 novembre 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24065 del 16 novembre 2011, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha delimitato le caratteristiche del contratto di sponsorizzazione, definendolo come una figura negoziale atipica alla quale la giurisprudenza ha ricondotto il fenomeno attraverso cui il prodotto o la denominazione di un’impresa vengono accostati, dietro versamento di un corrispettivo, a beni o persone particolarmente noti o ammirati ovvero a enti e manifestazioni seguiti da un vasto pubblico (sentenza n. 18218/2009).

In virtù di tale definizione, gli Ermellini hanno escluso che in una simile forma contrattuale potesse rientrare anche “la mera prestazione pubblicitaria richiesta dalla contribuente in favore di un terzo soggetto”, dal momento che questa circostanza non configura elemento sufficiente a qualificare il contratto come stipulato per conto altrui, con conseguente non inerenza e indeducibilità della spesa, dovendosi, inoltre, indagare su eventuali rapporti tra la società contribuente e il terzo, tali che la prima potesse, comunque, ottenere vantaggi e utilità dalla pubblicità svolta in favore del terzo.

Ne discende la conclusione ribadita in sentenza secondo cui non sono deducibili, perché non inerenti, le spese sostenute da una società per pubblicizzarne un’altra, come nel caso di aziende che fanno ricerche di mercato, a meno che non si dimostri il vantaggio mediatico ed economico anche in favore della prima.
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