Non è impugnabile il diniego di autotutela per ragioni di merito

Pubblicato il 01 luglio 2010

La Cassazione, con sentenza n. 15451 del 30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile il diniego di autotutela per ragioni di merito: al giudice tributario non può essere ripresentata la questione trattata in un precedente giudizio di merito che ha portato alla sentenza definitiva.

Più precisamente viene spiegato che “nel caso di giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un' indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy