Non pagano l'ICI i fabbricati rurali. La ruralità è determinata dall'accatastamento

Pubblicato il 03 settembre 2009

L’ultimo intervento di legge - articolo 23, comma uno bis, del Dl n. 207/2009, che ritiene i fabbricati rurali esclusi dalla sfera di operatività dell’ICI – viene qualificato come interpretativo dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 18565 del 2009), che lo destinano perciò a regolare anche il pregresso.

La sentenza 18565/2009 sostiene che la ruralità dei beni immobili strumentali all’attività agricola deriva dall’essere essi oggettivamente adibiti all’attività rurale, indipendentemente dalla eventualità che l’utilizzatore possegga anche terreni ove si esercita un’impresa agricola. E che ai fini dell’accertamento della ruralità rileva l’accatastamento; perciò, se il contribuente ha ricevuto un accatastamento non coerente con la qualifica di ruralità, per ottenere l’esenzione dall’imposta comunale deve contestare gli atti del Territorio.


Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Versamenti imposte 2025: proroga al 21 luglio e rateizzazione con interessi

16/07/2025

Credito d’imposta Transizione 4.0: in scadenza la nuova comunicazione con Modello 2025

16/07/2025

Fatture false nella stessa dichiarazione: un solo reato

16/07/2025

Ccnl Miniere. Rinnovo

16/07/2025

Avvisi fiscali incompleti: cosa fare

16/07/2025

Riammissione alla Rottamazione: come si recupera e si modifica il piano di pagamento

16/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy