Notifica al precedente difensore. E’ nulla, non inesistente

Pubblicato il 06 marzo 2018

La Corte di cassazione è stata adita da una società per impugnare una decisione di merito nella quale non era stata rilevata l’illegittimità della notifica del gravame promosso dalla controparte.

La notifica, nella specie, era stata eseguita presso il precedente difensore della Srl, revocato nel corso del giudizio di primo grado, e non presso quello nominato in sostituzione del primo.

I giudici della Sesta sezione civile - ordinanza n. 5133 del 5 marzo 2018 – hanno ritenuto detta censura fondata, anche se per una ragione di dritto diversa da quella dedotta dalla ricorrente società, secondo cui la notifica in oggetto andava considerata inesistente tanto da rendere inammissibile il gravame medesimo.

Notifica nulla, da rinnovare

La Suprema corte, soffermandosi sulle conseguenze giuridiche derivanti da tale evidente vizio procedurale, ha ritenuto che la notifica in oggetto non fosse da considerare inesistente bensì nulla, ciò implicando la sua rinnovazione ex articolo 291 del Codice di procedura civile.

Soluzione, questa, giudicata conforme alla pronuncia a Sezioni Unite n. 14916/2016, ai sensi della quale la notifica del ricorso per cassazione è da ritenere inesistente in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

E nel caso esaminato, erano presenti – hanno precisato gli Ermellini – gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificato in oggetto “giuridicamente esistente”; inoltre, doveva ravvisarsi anche un minimo riferimento al destinatario nel domicilio del suo primo difensore.

La notifica de qua, in definitiva, doveva ritenersi non inesistente ma nulla e, in quanto tale, da rinnovare.

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