In data 16 maggio 2025, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha firmato la circolare n. 4/E, con la quale vengono fornite istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire uniformità di comportamento nell’applicazione delle novità fiscali introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
La circolare si concentra, in particolare, sulle disposizioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente. In tale ambito, oltre alle innovazioni previste dalla Manovra 2025, il documento di prassi illustra anche le modifiche normative apportate dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo della Riforma fiscale varata con la Legge n. 111/2023.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di interventi strutturali in materia di IRPEF, con l’obiettivo di semplificare il sistema tributario e rendere più equo il prelievo fiscale sui redditi delle persone fisiche. La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 illustra in dettaglio tali novità, che si articolano nei seguenti principali ambiti.
A partire dal 2025, viene confermata a regime la riforma della struttura dell’IRPEF con la riduzione da quattro a tre aliquote e relativi scaglioni, ai sensi dei commi 2 e 3 della Legge di Bilancio. Le nuove soglie sono così definite:
La semplificazione ha come scopo quella di favorire la progressività dell’imposta, mantenendo al contempo la sostenibilità del sistema fiscale.
Oltre alla modifica degli scaglioni e delle aliquote, la Legge di Bilancio introduce misure specifiche a favore dei lavoratori dipendenti.
Tra le principali novità introdotte vi è un aumento della detrazione fiscale per i redditi più bassi. In particolare, per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro, la detrazione IRPEF passa da 1.880 euro a 1.955 euro, offrendo così un beneficio economico maggiore direttamente in busta paga.
Per evitare che questo incremento della detrazione possa far perdere ad alcuni contribuenti il cosiddetto trattamento integrativo (cioè l’ex bonus da 100 euro), è stato previsto un apposito meccanismo correttivo. Questo meccanismo serve a garantire che il beneficio complessivo rimanga inalterato o venga migliorato, senza penalizzare chi rientrava precedentemente tra i destinatari del bonus.
Tali modifiche puntano a rafforzare il sostegno fiscale ai lavoratori con redditi medio-bassi, rendendo il sistema più equo e continuativo rispetto alle precedenti misure temporanee.
Inoltre, per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, la Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento di un importo aggiuntivo esentasse, cioè una somma che non viene calcolata nel reddito imponibile IRPEF. Questa somma è calcolata applicando una percentuale variabile al reddito da lavoro percepito nell’anno, che tiene conto dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. In presenza di più contratti nello stesso anno, eventuali periodi sovrapposti vengono conteggiati una sola volta, per evitare duplicazioni.
Per i contribuenti con un reddito compreso tra 20.001 e 40.000 euro, viene invece introdotta una nuova detrazione IRPEF, così articolata:
La Legge di Bilancio 2025, con il comma 11, interviene in modo significativo sull’articolo 12 del TUIR, riformulando i criteri per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per familiari a carico. Le modifiche introdotte mirano a restringere il perimetro dei soggetti considerati fiscalmente rilevanti, con effetti diretti anche sulle misure di welfare aziendale.
Figli a carico
A partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione per figli a carico è riconosciuta esclusivamente per:
Questa revisione si affianca alla disciplina dell’assegno unico, già operativo per i figli minori e per quelli fino a 21 anni, e definisce più chiaramente i criteri per continuare a fruire delle agevolazioni IRPEF oltre tale soglia anagrafica.
Altri familiari conviventi
Le detrazioni per altri familiari conviventi vengono limitate ai soli ascendenti (genitori, nonni) fiscalmente a carico e conviventi. Non saranno più ammesse, quindi, detrazioni per:
Questa modifica rappresenta un restringimento importante rispetto al passato, in cui era ammessa una gamma più ampia di familiari conviventi ai fini delle detrazioni.
Contribuenti extra-UE/SEE
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 12 del TUIR, che prevede l’esclusione dal beneficio delle detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero, se il contribuente non è:
Ciò implica che i contribuenti extra-UE/SEE non potranno più fruire delle detrazioni per familiari residenti in Paesi terzi, con potenziali impatti soprattutto per lavoratori stranieri con legami familiari extraeuropei.
Effetti sulle misure di welfare aziendale
La circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 chiarisce che le misure di welfare aziendale previste dall’articolo 51 del TUIR devono essere interpretate coerentemente con le nuove limitazioni introdotte all’articolo 12.
In particolare:
Questa precisazione garantisce la continuità di alcune agevolazioni, ma ribadisce la necessità di un’attenta verifica della condizione reddituale dei familiari per accedere a tali benefici.
La seconda parte della Circolare n. 4/E del 2025 è dedicata all’esame delle modifiche riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, adottato in attuazione della legge delega per la Riforma fiscale n. 111/2023.
In particolare, l’articolo 3 del decreto delegato introduce una revisione e semplificazione delle norme contenute nel TUIR relative alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito, con riferimento a:
Tali disposizioni, come stabilito dall’articolo 4 del decreto delegato, si applicano a partire dal 1° gennaio 2025, in coerenza con il principio di cassa allargato, secondo il quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche gli emolumenti erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Oltre alla revisione sistematica operata dal decreto delegato, la circolare n. 4/E/2025 prende in esame anche una serie di interventi puntuali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, che interessano specifiche categorie di lavoratori o tipologie di compensi, con finalità di sgravi fiscali e incentivazione economica. Tra le principali misure figurano:
L'Agenzia delle Entrate analizza quali sono le novità più importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di welfare aziendale; si tratta di due modifiche entrambe finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti e a valorizzare il ruolo delle imprese nella gestione del benessere dei propri collaboratori. La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 fornisce istruzioni dettagliate su queste misure, chiarendo che i due benefici sono autonomi e cumulabili, anche se possono riguardare la stessa spesa, come i canoni di locazione.
1. Esenzione IRPEF per il rimborso dell’affitto (“bonus fuori zona”)
La prima misura è una novità assoluta: consente ai datori di lavoro di rimborsare ai propri dipendenti le spese per l’affitto e la manutenzione dell’alloggio preso in locazione, escludendo tali somme dal reddito imponibile ai fini IRPEF.
Questa agevolazione può arrivare a 5.000 euro complessivi per i primi due anni di lavoro, anche concentrati in un solo anno, ed è rivolta esclusivamente a lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che rispettano le seguenti condizioni:
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una autocertificazione che attesti il rispetto di tutti i requisiti, incluso l’effettivo trasferimento della residenza. Quest’ultimo può avvenire entro la data del conguaglio fiscale in cui il rimborso viene erogato, oppure, se il contratto si chiude prima, entro la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Aumento dei limiti di esenzione per i fringe benefit
La seconda misura riguarda l’innalzamento del tetto di esenzione IRPEF per i fringe benefit: ovvero beni, servizi o rimborsi erogati dall’azienda per sostenere economicamente il lavoratore su spese personali, come:
Per il triennio 2025–2027, i limiti di esenzione sono:
3. Misure autonome e cumulabili
La circolare n. 4/E sottolinea che i due benefici possono essere utilizzati insieme, anche per la stessa spesa. Ad esempio, il lavoratore può ricevere:
Tuttavia, è fondamentale rispettare le regole specifiche di ciascuna misura:
Misura |
Soglia |
Se si supera la soglia |
Cumulabilità |
Rimborso affitto |
5.000 € (biennale) |
Tassata solo la parte eccedente |
✅ |
Fringe benefit |
1.000 € / 2.000 € |
Tassato tutto il benefit |
✅ |
4. Esempio pratico
Facciamo un esempio per capire come funzionano insieme i due bonus fiscali sul welfare aziendale.
Immaginiamo un lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2025, che ha figli a carico e un contratto di affitto intestato. Durante l’anno, il datore di lavoro gli rimborsa:
Al momento del conguaglio fiscale, l’Agenzia delle Entrate calcola le soglie di esenzione previste per ciascun beneficio:
In totale, il lavoratore dovrà pagare le imposte su 4.000 euro (1.000 + 3.000), nonostante abbia ricevuto 9.000 euro complessivi in forma di benefit. Questo esempio mostra l’importanza di tenere sotto controllo i limiti fissati dalla legge per non perdere i vantaggi fiscali previsti.
La circolare precisa che le detrazioni fiscali per figli a carico sono riconosciute solo:
Tuttavia, ai fini della defiscalizzazione del welfare aziendale, i benefit possono continuare ad essere esenti IRPEF anche per figli ultratrentenni, se fiscalmente a carico del dipendente.
Per quanto riguarda altri familiari, le agevolazioni (sia detrazioni fiscali che welfare) sono riconosciute esclusivamente per gli ascendenti conviventi, come genitori e nonni. Sono esclusi, quindi, altri parenti come suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.
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