Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi
Pubblicato il 09 gennaio 2025
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Entrano in vigore le nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2025 volte ad incidere sul c.d. cuneo fiscale ovverosia sulla differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore ed il costo complessivo del lavoro.
Nella neo-emanata legge 30 dicembre 2024, n. 207, avente ad oggetto il bilancio di previsione per l’anno 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, trovano conferma diverse misure già previste per il periodo d’imposta 2024, tra le quali la revisione degli scaglioni IRPEF, l’aumento della detrazione minima prevista dall’art. 13, TUIR ed il riconoscimento del trattamento integrativo.
Trovano, altresì, spazio, con qualche modifica, il trattamento integrativo speciale e la detassazione delle mance per i lavoratori del comparto turismo. Attenzione, invece, ai nuovi obblighi di tracciabilità per l’esenzione fiscale e contributiva delle spese rimborsate ai lavoratori dipendenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Cessa invece, definitivamente, di essere applicato l’esonero sulla contribuzione previdenziale ai fini IVS a carico del lavoratore dipendente. In sostituzione un nuovo bonus erogabile direttamente dal sostituto d’imposta ai lavoratori con reddito complessivo inferiore a 20.000 ed un’ulteriore detrazione d’imposta per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 euro.
Irpef, detrazioni e trattamento integrativo
A decorrere dal 1° gennaio 2025, le aliquote progressive IRPEF sono fissate, in maniera strutturale mediante la modifica dell’art. 11, del TUIR, in tre scaglioni di reddito come di seguito:
- 23%, fino al reddito di 28.000 euro;
- 35%, per i redditi tra 28.001 e fino a 50.000 euro;
- 43%, per i redditi oltre 50.000 euro.
NOTA BENE: Sulle aliquote IRPEF vigenti sono state confermate le disposizioni già contenute per il solo anno d’imposta 2024 nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Parimenti, il terzo comma, art. 1, della legge di Bilancio 2025, innalza la detrazione minima prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), da 1.880 euro a 1.955 euro (+75 euro).
Tale previsione, anch’essa valevole in via sperimentale per l’anno 2024, trova strutturale conferma, agendo, il citato terzo comma, sull’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Detrazioni da lavoro dipendente (Altre detrazioni art. 13 TUIR) |
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Redditi |
2021 |
2022-2023 |
2024-2025 |
Reddito complessivo fino a 8.000 euro |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1995 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro |
978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000) |
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Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
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Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro |
978 x ((55.000 – reddito) / 27.000) |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
Nessuna detrazione |
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Reddito complessivo superiore a 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
L’aumento delle detrazioni spettanti ai percettori di reddito di lavoro dipendente non inciderà sul riconoscimento del trattamento integrativo. Invero, nonostante la nuova “No tax area” si attesti a 8.500 euro di reddito lordo, il trattamento integrativo verrà riconosciuto, in forza del successivo comma 3 della legge di Bilancio, nei casi in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione dei redditi di pensione, e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, neutralizzando, di fatto, i possibili effetti “negativi” derivanti dall’aumento di dette detrazioni d’imposta.
Rimane fermo che il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
- detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
- detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
- detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
- detrazioni previste da altre disposizioni normative.
Pertanto, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.
Bonus IRPEF e ulteriore detrazione
In luogo dell’esonero contributivo di sei o sette punti percentuali sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, riconosciuto nel corso del periodo d’imposta 2024, il legislatore ha previsto due nuove misure, alternative, rivolte rispettivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ovvero con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.
Stando alle disposizioni di cui al quarto comma, art. 1, legge 31 dicembre 2024, n. 207, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a), del comma 2, del medesimo art. 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una delle seguenti percentuali:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Si noti che, il successivo comma 5, evidenzia che ai fini dell’applicazione delle predette percentuali il reddito di lavoro dipendente andrà rapportato all’interno anno.
ATTENZIONE: Per espressa esclusione di legge, la somma riconosciuta a tale titolo non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Al superamento della predetta soglia di reddito complessivo, invece, verrà riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta prevista dal comma 6, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Dette somme o detrazioni dovranno essere riconosciute dal sostituto d’imposta automaticamente all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
NOTA BENE: Il sostituto d’imposta è tenuto a verificare, in sede di conguaglio, la spettanza delle somme di cui al comma 4 ovvero del riconoscimento dell’ulteriore detrazione. Nel caso in cui l’esito del conguaglio sia sfavorevole per il contribuente, il sostituto è tenuto ad effettuare il relativo recupero che potrà avvenire anche in 10 rate, decorrenti dal mese del conguaglio, nel caso in cui l’importo sia superiore a 60 euro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai predetti commi 4 e 6, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’art. 44, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero), nonché dell’art. 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’art. 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.
NOTA BENE: Il reddito complessivo deve essere considerato al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Effetti delle nuove disposizioni – Confronto 2024/2025
Trattamento integrativo speciale e detassazione delle mance
L’art. 1, comma 395, ripropone, invece, il c.d. trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori dipendenti di strutture turistiche e alberghiere.
Similarmente a quanto avvenuto in applicazione dell’art. 39-bis, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, il bonus in argomento verrà parametrato nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per le prestazioni di lavoro notturno o di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Dovranno essere prese a riferimento esclusivamente le citate prestazioni svolte nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo speciale, il lavoratore dovrà attestare, per iscritto, di non aver conseguito un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2024, superiore a 40.000 euro.
NOTA BENE: Le somme a tale titolo erogate ai lavoratori dipendenti potranno essere utilizzate in compensazione dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non saranno soggette agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Quanto, invece, all’imposta sostitutiva sulle mance, il comma 520 della legge di Bilancio modifica le previsioni di cui ai commi 58 e 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197, allargando la platea dei destinatari ed aumentando il limite di somme ammesse al beneficio.
Stando alla nuova disciplina, dunque, nell’ambito delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso pagamenti elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato, titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro, potranno essere escluse dalla base imponibile ai fini IRPEF – in difformità rispetto al principio di onnicomprensività delle somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro – per essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva avente aliquota del 5% ed entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Rimborsi analitici, solo strumenti tracciabili
Il comma 81 della legge di Bilancio introduce nuovi obblighi volti a comprovare le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dai lavoratori dipendenti per trasferte o missioni disposte dai datori di lavoro.
Specificatamente, in modifica del quinto comma, art. 51, TUIR, viene previsto che i rimborsi per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento previsti dall’art. 23, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al riguardo, si ritiene che la novella si rivolga esclusivamente ai c.d. rimborsi analitici non trovando, di converso, applicazione rispetto ai rimborsi forfettari, alle diarie ovvero ai rimborsi chilometrici.
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