Nulla e non inesistente la notifica fatta al collega di studio

Pubblicato il 02 settembre 2015

Con sentenza n. 17375 depositata il primo settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un Ministero, avverso la pronuncia con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro un provvedimento del giudice di pace.

A parere del Tribunale, l'appello era da dichiararsi inammissibile, in quanto notificato a mani di un collega di studio del difensore di parte appellata; difensore che aveva, nel primo grado di giudizio, invalidamente dichiarato il proprio domicilio fuori della circoscrizione del giudice adito, con conseguente domiciliazione ex lege presso la cancelleria di quest'ultimo.

Sul punto la Cassazione, accogliendo le censure del Ministero, ha innanzitutto chiarito come debba ritenersi valida la notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito, nello studio risultante dall'albo professionale, anziché in altro indicato in corso di causa ed ubicato nel circondario del giudice di primo grado.

Ma quand'anche si opinasse altrimenti –ha proseguito la Corte – la notifica effettuata presso lo studio invece che nella cancelleria del giudice ex art. 82 R.d. 34/1937, sarebbe nulla e non già inesistente (come invece ritenuto nel caso de quo).

La notifica effettuata a soggetti diversi da quelli dovuti, infatti, va dichiarata inesistente solo in difetto di alcuna attinenza, riferimento o collegamento al destinatario, risultando altrimenti affetta da nullità. E nel caso di specie sarebbe arduo sostenere che il collega di studio non abbia alcuna attinenza con il difensore interessato.

Trattasi dunque di notifica nulla, sanata con effetto retroattivo dalla costituzione di parte appellata.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy