Numerose le modifiche apportate dalla Manovra alle norme in materia di contributo unificato

Pubblicato il 26 luglio 2011 In sede di conversione in legge del decreto n. 98/2011 (manovra fiscale 2011) sono state apportate diverse modifiche alle norme in materia di contributo unificato. Le disposizioni modificative si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Nello specifico, la modifica al Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr n. 115/2002) ha comportato l’eliminazione della previgente esenzione dal contributo unificato per le controversie di previdenza obbligatoria oltre che per quelle individuali di lavoro o sui rapporti di pubblico impiego.

L’esonero continua a valere nel caso in cui le controparti della causa siano titolari di un reddito complessivo che non supera determinati limiti. Ma, con la conversione in legge della Manovra, tali limiti di reddito sono stati rivisti e modificati, passando da due a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio. La nuova soglia passa da 21.256 euro a 31.884 euro.

L’articolo 37 del DL 98/2011 prevede un unico caso residuale di esenzione dal contributo unificato per i soli titolari di un reddito inferiore al doppio di quello fissato dall'apposito decreto del Ministero di giustizia di concerto con il MEF, per l'accesso al gratuito patrocinio (euro 10.628,16), cioè 21.256,32 euro, da intendersi al lordo come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Resta ferma l'esenzione da ogni altra "imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura" ai sensi delle previgenti disposizioni.
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