Nuove regole sul riporto delle perdite infragruppo

Pubblicato il 30 giugno 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 27 giugno 2025 ha pubblicato il decreto che disciplina le modalità di applicazione del nuovo regime di riporto delle perdite fiscali infragruppo previsto dall’art. 177-ter del TUIR, come riformato dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Il provvedimento è accompagnato dalla Relazione illustrativa.

Il decreto attua le disposizioni dell’art. 177-ter del TUIR, prevedendo l’esclusione di limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni infragruppo, quali:

Deroga al regime ordinario di riporto delle perdite fiscali

L’articolo 177-ter del TUIR introduce una deroga alle regole ordinarie che limitano il riporto di elementi soggettivi come le perdite fiscali, gli interessi passivi non dedotti e le eccedenze ACE. Tale deroga si applica nel caso in cui operazioni straordinarie – quali acquisizioni di controllo, fusioni, scissioni o conferimenti di azienda – avvengano tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo societario.

Le situazioni in cui è ammessa la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite si dividono in due categorie:

NOTA BENE: Non possono essere considerate infragruppo le perdite realizzate prima dell’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda le perdite omologate, si considera come periodo di maturazione l’anno in cui sono state sottoposte alla verifica delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR.

Definizioni utili

L’articolo 1 del decreto Mef 27 giugno 2025 stabilisce alcune definizioni fondamentali.

In aggiunta, per determinare l’appartenenza a un gruppo, sono inclusi anche gli stabili insediamenti in Italia di soggetti esteri, se questi fanno parte del gruppo considerato. Analogamente, anche società diverse da quelle di capitali possono essere incluse nel perimetro del gruppo, anche se non derivano da trasformazioni regressive di società di capitali. Ad esempio, una società di persone può essere considerata società controllante e quindi inclusa tra i soggetti rilevanti.

Tipologie di perdite escluse dai limiti di riporto

L’articolo 3 del decreto distingue due categorie principali di perdite fiscali che possono beneficiare dell’esenzione dalle restrizioni previste dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR, se le operazioni sono svolte tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario: perdite infragruppo e perdite omologate”.

1. Perdite infragruppo

Sono le perdite maturate durante periodi d’imposta nei quali tutte le società coinvolte nell’operazione erano già parte dello stesso gruppo fin dall’inizio dell’esercizio fiscale.

  • Condizione essenziale: la società che detiene le perdite deve far parte del gruppo dall’inizio dell’anno fiscale in cui la perdita è maturata.
  • Limite temporale: non rientrano tra queste le perdite maturate prima del 2024.

2. Perdite omologate

Si tratta di perdite maturate prima dell’ingresso della società nel gruppo, ma che sono state successivamente sottoposte con esito favorevole ai controlli previsti dal TUIR, ovvero:

Anche le perdite maturate prima del 2024 possono essere considerate omologate, se sono state in seguito sottoposte (con successo) alle verifiche previste.

Il nuovo meccanismo richiede di classificare le perdite in base al momento della loro maturazione e alla loro posizione rispetto alle verifiche previste dal TUIR:

Le perdite infragruppo sono automaticamente riferibili al periodo in cui sono state generate.

Le perdite omologate, invece, sono collegate al momento in cui superano positivamente i controlli relativi ai limiti di riporto.

Anzianità di partecipazione al gruppo

Il concetto di anzianità di partecipazione al gruppo gioca un ruolo centrale nel nuovo regime di riporto delle perdite fiscali infragruppo, poiché da esso dipende la possibilità di accedere al trattamento agevolato previsto per le perdite “infragruppo” e “omologate”.

In termini semplici, l’anzianità misura da quanto tempo una società fa parte del gruppo, e viene utilizzata per determinare la qualificazione temporale delle perdite e il loro trattamento fiscale.

Fusioni

Nel caso in cui si verifichi una fusione tra più società, l’anzianità attribuita alla società risultante (o incorporante) corrisponde alla minore anzianità tra quelle possedute dalle società coinvolte. Questo significa che, anche se una società aveva una lunga storia nel gruppo, la sua fusione con una società entrata da poco comporta che l’intera operazione venga considerata “giovane”, assumendo come data di riferimento quella meno favorevole.

Se invece la fusione avviene tra soggetti che non appartengono tutti allo stesso gruppo, allora l’anzianità della nuova società (o dell’incorporante) parte dalla data in cui la fusione diventa efficace. In sostanza, l’anzianità si azzera e riparte da capo, rendendo meno probabile il riconoscimento di perdite infragruppo per periodi precedenti.

Scissioni

Le stesse logiche si applicano alle scissioni societarie:

Tuttavia, c’è una deroga importante: quando la scissione avviene a favore di una nuova società costituita appositamente per ricevere il ramo d’azienda, la nuova società eredita l’anzianità della scissa, quindi conserva la storicità del legame con il gruppo.

Conferimenti di azienda

Nel caso di conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni:

Questa equiparazione consente di applicare le stesse regole sull’anzianità, mantenendo coerenza tra operazioni straordinarie diverse ma simili nella sostanza.

Dunque, la determinazione dell’anzianità è essenziale per stabilire:

Anzianità di partecipazione al gruppo e trattamento delle perdite eccedenti

L’articolo 6 del decreto Mef 27 giugno 2025 regola le situazioni in cui si verificano operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo e che coinvolgono soggetti con perdite fiscali riportabili. In particolare, il caso si verifica quando:

- una società trasferisce a un’altra, appartenente allo stesso gruppo, una partecipazione di controllo in una società che ha perdite fiscali, e questa cambia anche la propria attività principale;

- oppure, la società con perdite fiscali prende parte, insieme ad altre del gruppo, a una fusione o a una scissione;

- o ancora, la società in questione riceve un conferimento di azienda.

In tali circostanze, le perdite fiscali coinvolte possono appartenere a diverse categorie: possono essere perdite infragruppo, perdite omologate, oppure altre perdite che non rientrano nelle prime due tipologie.

Il decreto stabilisce che, se la somma complessiva di queste perdite supera il valore del patrimonio netto della società, allora è necessario effettuare un confronto. Questo confronto deve essere fatto tra:

Nel caso in cui ci sia un eccesso di perdite rispetto al valore del patrimonio netto, questo surplus viene attribuito prima alle perdite fiscali ordinarie, cioè a quelle che non rientrano tra le infragruppo o omologate.

In pratica, si considera che l’eventuale eccedenza di perdite fiscali, oltre il limite del patrimonio netto, derivi prioritariamente dalle perdite "non protette", per le quali il diritto al riporto potrebbe essere perso dopo l’operazione, a causa dei limiti quantitativi previsti dalla normativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Delega unica agli intermediari fiscali: nuove funzionalità dall’8 dicembre

09/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per i datori di lavoro

09/10/2025

Intermediari, dall’8 dicembre nuove funzionalità per delega unica

09/10/2025

Intelligenza artificiale: obblighi, cautele e responsabilità dei datori di lavoro

09/10/2025

DAC8: dal 2026 nuove regole UE su cripto-attività, ruling e scambio fiscale automatico

09/10/2025

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: promulgata la legge

09/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy