Obbligo vaccinale per gli over 50: novità per i datori di lavoro

Pubblicato il 22 febbraio 2022

Prosegue l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (Atto Camera: 3434).

Nel corso delle scorse sedute, la XII Commissione Affari sociali ha approvato importanti emendamenti in ordine all'obbligo vaccinale anti Covid per over 50 e per il possesso dei Green pass nei luoghi di lavoro.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 arriverà in Aula alla Camera il 22 febbraio 2022, all'esito delle votazioni sulla conversione del Milleproroghe, e proseguirà nei giorni successivi fino al primo via libera, con ogni probabilità, nel corso della settimana.

Il testo approvato verrà poi trasmesso al Senato.

Di seguito una sintesi delle novità più rilevanti per i datori di lavoro.

Obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 per accedere al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari

L'articolo 1, comma 1 inserisce tre articoli nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76:

⦁ il capoverso articolo 4-quater, che introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a 50 anni;

⦁ il capoverso articolo 4-quinquies che introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età superiore a 50 anni;

⦁ il capoverso articolo 4-sexies che dispone sanzioni pecuniarie per i casi di mancato adempimento dell’obbligo, entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a 50 anni.

L'emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali modifica, al comma 1, il comma 3 del capoverso Art. 4-quinquies.

La nuova formulazione consente al datore di lavoro o ai responsabili della sicurezza negli uffici giudiziari di delegare a soggetti incaricati il controllo del possesso del certificato verde "rafforzato" degli over 50 che accedono nei luoghi di lavoro o negli uffici giudiziari.

Attualmente le verifiche del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento ai soggetti di età superiore a 50 anni che accedono nei luoghi di lavoro o negli uffici giudiziari per svolgere, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa ricade sui datori di lavoro, pubblici e privati e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l'attività, nonchè sui datori di lavoro degli stessi lavoratori.

Estensione dell'obbligo vaccinale (art. 2)

L’articolo 2 estende, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 amplia l'obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Pertanto, anche per costoro la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Green pass (art. 3)

La lettera c) del comma 1, che novella il comma 7 dell’articolo 9-septies del decreto Riaperture (Dl n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021) prevede che, in tutte le imprese private, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per il quale non sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine:

Il lavoratore non è soggetto a conseguenze disciplinari e ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La nuova formulazione dell'articolo, come emendato in sede parlamentare, prevede che sia in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Viene, inoltre, aggiunto il comma 2-bis che dispone che la procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporti alcun onere a carico del paziente.

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (art. 5-bis)

Viene, infine, aggiunto al testo il nuovo articolo 5-bis che riconosce, fino alla data di cessazione dell'emergenza Covid 19 (attualmente il 31 marzo 2022), ai genitori lavoratori dipendenti privati con:

il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il diritto allo smart working è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

I genitori lavoratori dipendenti pubblici, fino allo stesso termine e nelle condizioni su indicate, hanno titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile, ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali.

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