Ok alla sospensione della sentenza tributaria di primo o secondo grado

Pubblicato il 25 febbraio 2012 Ribadendo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 217/2010 relativamente alla possibilità di sospensione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, i giudici di Cassazione, con sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012, hanno confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione di una sentenza dalla stessa emessa, nonostante avesse accolto, nel merito, le deduzioni dell’amministrazione finanziaria.

Secondo la Corte era applicabile, nella specie, l’articolo 373 del Codice di procedura civile che dispone la possibilità per il giudice, su istanza di parte e nei casi in cui dall'esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile, di disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell’esecuzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy