Ok all'equa riparazione a prescindere dall'istanza di prelievo

Pubblicato il 15 settembre 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 18808 del 14 settembre 2011 - il diritto della parte soccombente al ristoro del pregiudizio subito a causa dell'irragionevole durata del processo si ha anche in caso di esito negativo del processo di merito, salvo che non si dimostri che la lite era temeraria, nel caso dell'attore, o che la parte abbia scientemente usato tecniche dilatorie al solo fine di ottenere l'equa riparazione, nel caso del convenuto.

In tale contesto – continua la Suprema corte – la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole va riscontrata con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo.

Sulla base di detto assunto è stato accolto il ricorso presentato da un uomo a cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo promosso davanti al Tar del Lazio che si era protratto per ben 7 anni e 4 mesi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Malattia del lavoratore: nuovo servizio INPS per le visite mediche di controllo

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

In Gazzetta le misure 2026 per imprese e fisco

31/12/2025

Cooperazione fiscale: nuove regole dal 2026

31/12/2025

Dogane: novità sulla confisca delle merci

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy