Ok all’istallazione dell’ascensore anche in deroga alle norme sulle distanze

Pubblicato il 04 agosto 2012 Con sentenza n. 14096 depositata il 3 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto illegittima l’istallazione, da parte di un condomino disabile, di un ascensore all’interno del cortile condominiale senza l’osservanza delle distanze minime di tre metri dalle finestre di altri proprietari.

La Corte di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che l’ascensore non potesse essere considerato un impianto indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento tale da giustificare l’applicazione delle norme derogatorie previste dalla legge 13/1989, rispetto alle distanze del codice civile.

Diversa la posizione della Suprema corte secondo cui, per contro, l’installazione dell’ascensore, idoneo, nella specie, ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, “costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici”. Gli ascensori, quindi, sono da ritenere “funzionali ad assicurare la vivibilità dell’appartamento”.
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