Oltre l’80% valore dell’immobile, nullo il mutuo fondiario

Pubblicato il 07 settembre 2017

Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, pari all’80% del valore dell’immobile dato in garanzia – ex art. 38, secondo comma D.Lgs. n. 385/1993 o T.u.b. e conseguente Delibera del Cicr – determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario. E poiché detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario quale “fondiario”, nell’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne siano accertati i presupposti.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017, respingendo le ragioni di una società che, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva richiesto l’ammissione con collocazione ipotecaria di un credito vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy