Omessa segnalazione: anche il direttore della filiale risponde, in solido con la banca, della violazione

Pubblicato il 13 luglio 2011 Con sentenza n. 15304 depositata lo scorso 12 luglio 2011, la Corte di cassazione ha confermato la sanzione irrogata, in solido, nei confronti di un istituto di credito e del vertice di una filiale della Banca di Roma per non aver segnalato, in violazione della normativa antiriciclaggio, il trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore – nella specie assegni circolari - per un importo pari a 150mila euro, effettuato senza l'ausilio di intermediari abilitati.

Secondo la Corte, nel dettaglio, l'infrazione rilevata era da considerarsi di “carattere formale non esigente il concorso di altri elementi, in particolare il sospetto di riciclaggio”.

Per quel che riguarda la posizione del direttore della filiale – spiega la Corte di legittimità- i giudici di merito avevano correttamente ravvisato una responsabilità personale in capo allo stesso per aver apposto la propria firma sugli assegni circolari emessi nell'ambito dell'irregolare operazione di trasferimento. Ne discendeva il coinvolgimento a pieno titolo del direttore nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa sia in vigilando che diretta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy