L’8 luglio 2025 entra in vigore il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121, che a sua volta modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Come si evince dalla lettura della Relazione illustrativa al provvedimento, lo scopo dell’intervento correttivo è duplice: da un lato semplificare le procedure, dall’altro chiarire il quadro normativo, eliminando incertezze interpretative e prevenendo i rischi di blocco delle operazioni societarie, in coerenza con i principi di proporzionalità ed efficacia del controllo di legalità.
L’intervento assume una particolare rilevanza in relazione all’articolo 40 del D.Lgs. n. 19/2023, che disciplina gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori. L'articolo è stato interamente riscritto dall’articolo 1, comma 1, lettera q) del nuovo decreto.
La riscrittura integrale dell’articolo 40 risponde all’esigenza di rendere più chiaro e sistematico il regime degli obblighi informativi e partecipativi dei lavoratori, con un occhio attento alle osservazioni emerse nella prima fase applicativa e ai suggerimenti maturati nella dottrina specializzata.
La nuova versione del testo si pone anche l’obiettivo di coordinare l’articolo 40 con le normative già vigenti in tema di informazione e consultazione dei lavoratori, in particolare:
L’esigenza di un coordinamento normativo è risultata particolarmente rilevante alla luce delle differenze sostanziali tra le discipline esistenti in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. In particolare, l’esigenza di un coordinamento è particolarmente sentita sul piano dei tempi, dei soggetti destinatari delle comunicazioni e dei contenuti.
La nuova formulazione dell’articolo 40 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q)) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, in vigore dall’8 luglio 2025, specifica più nel dettaglio i casi in cui sorgono gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori a carico delle società, nonché la relativa procedura da seguire.
Il nuovo articolo 40, che consta di 4 commi, fornisce una definizione puntuale e articolata delle condizioni che determinano l’obbligatorietà di tali adempimenti, distinguendo nettamente l’ambito soggettivo e quello oggettivo di applicazione.
a) Obblighi in base alla dimensione e alla struttura societaria
In tutte le operazioni societarie transfrontaliere – trasformazioni, fusioni e scissioni – gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori si applicano quando la società italiana coinvolta nell’operazione:
b) Obblighi in caso di trasferimento d’azienda o di ramo
Nelle sole operazioni di fusione e scissione che, secondo l’ampia nozione dell’articolo 2112, quinto comma, del codice civile, che comportano un trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, gli obblighi di informazione e consultazione devono essere adempiuti quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e cioè quando nella società “sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda”.
Coordinamento temporale con la relazione degli amministratori
Un aspetto cruciale riguarda i tempi della procedura. Il legislatore europeo, si evidenzia nella Relazione illustrativa, vuole collegare strettamente gli obblighi informativi alla redazione della relazione degli amministratori alle rappresentanze sindacali, come previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 19/2023 “in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea”.
Conseguentemente, il nuovo comma 2 dell’articolo 40 ha armonizzato i tempi della comunicazione con quelli della relazione ex articolo 21, prevedendo che:
La disciplina prevede tuttavia una deroga per i casi in cui la relazione degli amministratori non è necessaria per una o più delle società partecipanti all’operazione. Ciò si verifica, ad esempio:
Tali operazioni, infatti, non comportano un cambiamento sostanziale di datore di lavoro, e quindi possono essere trattate in modo differenziato.
In questi casi, è possibile posticipare la fase di informazione e consultazione successivamente all’adozione della delibera assembleare, attenendosi alle modalità e tempistiche previste dal già citato articolo 47 della legge n. 428/1990, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.
Destinatari della comunicazione
Per quanto riguarda, infine, i soggetti a cui la comunicazione deve essere indirizzata, il comma 3 del nuovo articolo 40 introduce un'importante precisazione.
Si mantiene una distinzione netta per i casi in cui l’operazione comporti un trasferimento d’azienda o di ramo. In tali circostanze, vi è l’obbligo di coinvolgere:
Questa disposizione assicura che le organizzazioni sindacali più direttamente coinvolte abbiano voce attiva nella valutazione degli impatti giuridici, economici e occupazionali delle operazioni.
Riferimento normativo |
Contenuto |
Comma 1 – Condizioni per l’insorgenza degli obblighi |
Il comma 1 individua con precisione i casi in cui sorgono gli obblighi di informazione e consultazione. Questi obblighi devono essere adempiuti:
Il comma chiarisce inoltre che, in presenza di tali condizioni, gli obblighi devono essere assolti secondo la procedura stabilita dai commi 3 e 4, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2. In ogni caso, restano salve eventuali previsioni più favorevoli contenute in contratti collettivi, accordi sindacali o prassi aziendali più favorevoli per i lavoratori. |
Comma 2 – Regime semplificato di informazione |
Il comma 2 definisce l’ambito di applicazione del regime semplificato in cui non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori. Esso stabilisce che: Nei casi in cui non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori gli obblighi informativi sono assolti con le modalità previste dall’articolo 47 della legge n. 428/1990. |
Comma 3 – Procedura di informazione (tempi e destinatari) |
Il comma 3 disciplina in modo dettagliato la procedura da seguire per adempiere gli obblighi informativi nei casi previsti dal comma 1. La comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori (RSA/RSU) deve essere effettuata almeno 45 giorni prima della data fissata per l’assemblea che delibera sull’operazione transfrontaliera. Se l’operazione comporta un trasferimento d’azienda o di ramo, la comunicazione deve essere trasmessa, nel medesimo termine, anche ai sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo applicato nella società. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, la comunicazione deve essere effettuata verso i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Il decreto prevede inoltre, in chiave di semplificazione, che tale obbligo possa essere assolto per il tramite dell’associazione sindacale a cui la società aderisce o cui conferisce mandato. |
Comma 4 – Procedura di consultazione ed esame congiunto |
Il comma 4 regola la consultazione vera e propria, attivabile su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria. La richiesta deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea. In tal caso, la società è obbligata ad avviare l’esame congiunto entro i 5 giorni successivi. Questo si considera esaurito se, entro 20 giorni dall’avvio, non si raggiunge un accordo. Inoltre, la società è tenuta a:
Infine, è richiamato l’articolo 21, comma 6, il quale prevede che: Gli amministratori riferiscono in assemblea circa il parere dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dei lavoratori stessi. Se il parere è pervenuto almeno cinque giorni prima, deve essere allegato alla relazione e messo a disposizione dei soci contestualmente ad essa. |
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