Opere in corso, il costo non vale

Pubblicato il 08 gennaio 2007

Nel settore edilizio era assai frequente in passato la valutazione delle rimanenze di opere e servizi effettuate secondo due criteri: quello della percentuale di completamento o quello della commessa completata. 2007 elimina questo secondo metodo dall’articolo 93 del Tuir, il che costringerà molte imprese a mutare i criteri fiscali di valutazione. Pertanto, ora non potrà essere più applicato il metodo della valutazione delle rimanenze di opere e servizi al costo di commessa. Il metodo della commessa completata va utilizzato solo in situazioni residuali e straordinarie. Il criterio della valutazione dei lavori in corso sulla base dei corrispettivi pattuiti viene abbandonato in presenza di opere con stati d’avanzamento: in questo caso assumono rilevanza i corrispettivi liquidati. Quest’ultimi rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza cioè ai fini della determinazione del reddito in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. I proventi derivanti da stati di avanzamento vanno, a loro volta, distinti dagli acconti: i primi sono erogati per prestazioni già eseguite e si distinguono così nettamente dagli acconti che costituiscono anticipi del committente in conto lavori da eseguire.

Sull’onda della Manovra d’estate (DL 223/06) anche 2007 interviene sui subappalti in edilizia. Lo fa prima di tutto direttamente, nel comma 44, modificando la legge Iva in materia di inversione contabile (reverse charge).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy