Opposizione a decreto ingiuntivo senza automatica riduzione dei termini

Pubblicato il 07 dicembre 2011 Nella seduta del 6 dicembre 2011, la Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, la Legge di modifica dell'articolo 645 del Codice di procedura civile e di interpretazione autentica dell’articolo 165 dello stesso codice in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Legge, approvata già dal Senato nel corso dell'estate, interviene sull'articolo 645 sopprimendo, al secondo comma, la dicitura “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” e introducendo una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge attraverso la previsione di un'interpretazione autentica dell'articolo 165 del Codice di procedura civile ai sensi della quale la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente ha assegnato alla controparte un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 163-bis, primo comma.

L'intervento si è reso necessario dopo la decisione n. 19246 assunta dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel settembre 2010 ed in base a cui era stato statuito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini di costituzione dovesse essere ricollegata alla mera proposizione dell'opposizione.
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